Art. 5.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, per programma si intende l'insieme delle azioni e delle acquisizioni riferite ad un unico sistema d'arma o ad un gruppo omogeneo di materiali destinati al soddisfacimento di un identico requisito o ad una singola attività esattamente individuabile, comprese le fasi di progettazione, ricerca e sviluppo ove queste non siano separatamente considerate e finanziate per ragioni di costo, complessità o aleatorietà, e quanto altro comunque connesso dal momento dell'avvio del programma stesso fino alla consegna di tutti i sistemi o i materiali previsti ovvero alla totale conclusione dell'attività, comprese in ogni caso le scorte di prima dotazione e le attività di sostegno e di mantenimento contrattualizzate.